Informazioni
Ufficio Entrate
Piazza Grande, 7
53045 - Montepulciano (SI)
tel. 0578/712400
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
È possibile prenotare un appuntamento al seguente link: https://www.comune.montepulciano.si.it/contatti/agende
L’IMU è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale.
L’imposta è stata ridisciplinata a partire dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 739-783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.
Modalità di pagamento
L’acconto IMU 2023 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2023 in misura del 50% di quanto dovuto.
Il saldo IMU 2022 dovrà essere versato entro il 18 dicembre 2023.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
- 3914 – IMU su terreni
- 3916 – IMU su aree fabbricabili
- 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
- 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
- 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
- 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce)
Il Codice Ente del Comune di Montepulciano è F592.
Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 140 x categoria B (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
- 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
- 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano in quanto comune parzialmente montano.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano sono esenti dal pagamento dell'imposta.
Dal 2022 sono esenti dal pagamento anche i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.
Aliquote
Le aliquote per l'anno di imposta 2023 sono le seguenti:
- 1,06% aliquota ordinaria;
- 0,60% per l’abitazione principale per le sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
- 0,735% (0,98% ridotto a 0,735% per effetto dell’abbattimento del 25% disposto dall’art. 1 comma 53 Legge 28/12/2015 –Legge di stabilità 2016) per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
- 0,93% per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Riduzione del 50% della base imponibile come previsto dalla Legge 208/2015 (art. 1 comma 10)
- 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
- 0,76% Fabbricati categoria catastale D/2 (alberghi) a condizione che risulti dismessa la licenza per l’esercizio dell’attività ricettiva, l’immobile non sia locato e neppure utilizzato
Agevolazione e detrazioni
- Detrazione per abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9): euro 200,00.
- Nel caso che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Versamento IMU da parte dei residenti all'estero
Nel caso che non sia possibile effettuare il versamento tramite F24, il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente di Tesoreria IT10M0103025600000000394215 bic/swift PASCITM1S87 intestato al Comune di Montepulciano presso il Monte dei Paschi di Siena - Via di Gracciano nel Corso 61 – Montepulciano.
Nella causale del bonifico devono essere indicate i seguenti dettagli: IMU Codice fiscale del versante anno d’imposta acconto/saldo oppure acconto e saldo (nel caso di versamento in un’unica soluzione).
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Ex Casa familiare (fino a 2019, ex casa coniugale): è assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2023. Hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
- Soggetti passivi (art. 1, comma 743, L. 160/19): In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
- Periodicità versamenti (art. 1, comma 761, L. 160/19): L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà` dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- Parti comuni dell’edificio di cui all’art 1117 n. 2 del C.C. (art. 1, comma 768, L. 160/19): se sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Per la dichiarazione IMU 2022, il termine di presentazione è il 30/06/2023.