TA.RI. (Tassa Rifiuti)
L’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di I.M.U. e TA.S.I.
Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.RI.), mentre la “nuova” I.M.U. è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.
In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la TA.S.I. viene soppressa e l’I.M.U. viene ridisciplinata.
Si ricorda che l’imposta unica comunale era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, L. 147/2013) ed era composta, appunto, dall’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (Ta.S.I.), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La TA.RI.: la Tassa sui Rifiuti è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni.
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa, indipendentemente dal fatto che sia o meno proprietario degli immobili.
La tassa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta sulla base di criteri determinati con D.P.R. 158/1999.
Ai fini dell’applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA (Tariffa per servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati) e TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Per le utenze domestiche ( abitazioni, box, cantine) e non domestiche (attività commerciali, industriali, artigianali, uffici e ogni altro immobile diverso dalle abitazioni), il cittadino può scaricare dal sito ufficiale del Comune di Montepulciano l’apposita dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione o c/o l’ufficio Sportello per il Contribuente al quale dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell’anno di inizio occupazione.
La modulistica per le diverse tipologie di denunce, rimborsi, esenzioni, ecc. sono scaricabili dal sito del Comune di Montepulciano (clicca quì) .
Il Comune di Montepulciano invia gli avvisi di pagamento, di norma, due volte all'anno, il primo in acconto e il secondo a saldo, allegando anche gli F24 per procedere al pagamento.
A partire dal 1° gennaio 2014 SEI TOSCANA (vai al sito) è il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato (Ambito territoriale ottimale Toscana sud) mentre il servizio di bollettazione e gestione del contenzioso è affidato, dal 1° gennaio 2015, alla società in house Montepulciano Servizi srl, socio unico Comune di Montepulciano.
ANNO 2020
Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 15 settembre 2020 - Tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma tariffe 2019 con applicazioni di riduzioni.
Delibera di consiglio Comunale n. 64 del 15 settembre 2020 - Regolamento della tassa sui rifiuti - Modifica.
Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30 Giugno 2020 - Proroga termini di versamento TARI 2020.
L'Amministrazione Comunale, stante la situazione emergenziale cha ha colpito anche la nostra Comunità, ha adottato per questo tributo, i seguenti provvedimenti:
- per le utenze domestiche:
- esenzione totale, a seguito di presentazione di apposita domanda (termine scaduto il 20 ottobre 2020), per i soggetti con redditi ISEE inferiori a €. 10.000,00;
- per le utenze non domestiche:
- agevolazioni del 15% (anziché del 5%) per le piccole attività commerciali con locali di superficie inferiore a mq. 200;
- riduzione del 100% della parte variabile e di quella fissa per i giorni del lockdown, equivalente al 20% del tributo dovuto, in favore delle categorie previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 15/09/2020.
ANNO 2019
Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2019 - Approvazione P.E.F. anno 2019 con tariffe ed agevolazioni ruolo TARI anno 2019.