Fra le novità più significative portate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2022), va annoverato l’estensione dell’avviso di accertamento esecutivo, già adottato dall’Agenzia delle Entrate da ottobre 2011 per le attività di controllo di competenza degli enti locali. Come è noto, la finalità principale che ha ispirato l’intervento è quella di semplificare le procedure, fornendo celerità alle azioni di riscossione, soprattutto nella fase coattiva. Di assoluto rilievo la necessità che il nuovo atto riporti l’intimazione a pagare, così da attribuire all’avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo, senza l’obbligo di procedere con la notifica dell’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910.
Ad opera delle previsioni normative dettate dall’art. 1, comma 792 e seguenti della richiamata Legge n. 160/2019, quindi, dal 1° gennaio 2020, i Comuni sono tenuti ad emettere atti che, dovendo acquisire natura e funzioni più complesse, devono contenere specifiche indicazioni. Come osservato dalla dottrina intervenuta in materia di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo atto a disposizione dei Comuni, benché unico, condensa in sé tre diverse finalità e tre diverse nature, perché costituisce:
- atto impositivo,
- titolo esecutivo,
e ad esso si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, ossia la medesima normativa adottata per la riscossione a mezzo ruolo, tipica delle entrate erariali e contributive. Grazie alle nuove previsioni normative, il nuovo avviso di accertamento costituisce già titolo per la riscossione coattiva del tributo e per l’esecuzione forzata, in assenza di pagamento nei termini, da parte del contribuente.
Ma quali sono le peculiarità di questo atto che impattano sulla gestione delle attività accertative poste in essere dagli uffici tributi?
Innanzitutto, va rilevato che il comma 793, introduce la figura del funzionario responsabile della riscossione, prevedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto alla precedente disciplina. Al successivo comma 804 è previsto che sono applicabili le disposizioni contenute ai commi da 794 a 803, e questo anche per le ingiunzioni di pagamento di cui al R. D. n. 639/1910. In effetti, il comma 804 non richiama espressamente il comma 793, ma considerato che sono state abrogate le previgenti disposizioni sul funzionario responsabile della riscossione, si ritiene che la norma di cui al comma 793, sia applicabile non solo agli accertamenti esecutivi, ma anche alle ingiunzioni fiscali, già emesse e da emettere in relazione agli avvisi già notificati e non pagati con la vecchia normativa. Peraltro, la correttezza dell’interpretazione appena esposta è stata confermata nelle risposte fornite da Telefisco 2020.
Altra novità da tenere presente con l’emissione degli atti di accertamento esecutivi è che, in caso di ricorso da parte del contribuente, il Comune non può portare a riscossione l’intero ammontare dell’atto esecutivo. In una siffatta situazione, l’ente che intende attivare le procedure di riscossione coattiva, deve rispettare quanto disposto dalle disposizioni normative previste per l’Agenzia delle Entrate. Quindi, nel caso in cui il Comune attivi le procedure o qualora l’ente locale abbia deciso di affidare l’attività ad apposito soggetto terzo, potrà portare in riscossione coattiva l’intero importo del tributo o del maggior tributo dovuto, provvedendo però a frazionare le sanzioni. Come confermato, anche per questa fattispecie, da Telefisco 2020, l’atto di accertamento esecutivo non va a modificare le disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi relativa ai vari enti impositori: questo comporta che solo le sanzioni saranno riscosse in maniera frazionata, secondo la disciplina di cui all’articolo 68, del D. Lgs. n.472/97.
Altro aspetto da considerare afferisce alle regole di notifica degli atti esecutivi in esame. Poiché non sono state introdotte disposizioni particolari, in ambito di notifica, potranno essere adottate le ordinarie modalità, già previste per gli atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre scorso. Ne discende che, tanto la notifica semplificata con raccomandata semplice, con cartolina bianca, quanto le altre modalità di notifica assunte dall’ente locale, possono tranquillamente essere utilizzate per la notifica dell’atto esecutivo. Dunque, in alternativa, potrà essere deciso, a discrezione dell’ente, di notificare tramite raccomandata A/R con busta verde o con il messo notificatore dell’ufficio tributi o quello comunale o, ancora, mediante ufficiale giudiziario o pec.
A proposito della notifica di cui alla Legge n. 296/2006, si ricorda che la sua legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104/2019.


