Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU che pur confermando l’impianto generale introduce alcune novità.

Innanzitutto la TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014, viene abolita e accorpata alla nuova IMU;

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze tranne per le categorie A1, A8 e A9;

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Fabbricati rurali strumentali e beni merce, fino al 2019 soggetti al pagamento della TASI, sono adesso assoggettati all'IMU con i seguenti codici tributo:

Fabbricati rurali strumentali 3913

Beni merce 3939

Restano confermate le riduzioni della base imponibile del 50% per:

  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
  • Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (escluse le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) a condizione che: il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Montepulciano; il contratto sia registrato e il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune soltanto un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Nel Comune di Montepulciano rimane confermata l'esenzione dei terreni agricoli.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Le scadenze per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.