Interessante sentenza della Cassazione sui magazzini collegati a imballaggi terziari che ritiene dovuta la quota fissa in ragione di una giurisprudenza che si ricava dalle regole della vecchia TARSU.

In caso di rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla successiva abrogazione dell’art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 da parte dell’art. 17 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass., Sez. 5A, 19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5A, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass., Sez. 5A, 9 giugno 2017, n. 14414).

In ogni caso, trattandosi nella specie di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, n. 4793).

Ciò non comporta, quindi, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sé, esenti dalla T.A.R.I., ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall’art. 62, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1993 n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793).

Dunque, il giudice di appello è incorso in violazione di legge nell’affermare che la contribuente andava esente dalla applicazione della TARI a norma dell’art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti terziari, dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibile l’esclusione della superficie dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l’esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.

Ebbene, l’esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda in primo luogo solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali; queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio dell’attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 15 maggio 2019, n. 12979).

Cassazione_Sezione_civile_23_4_2020_n_8089.pdf