Con l’approvazione del "decreto ristoro" (decreto legge n. 137/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 269 del 28 ottobre scorso, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’esenzione dell’IMU con riferimento alla rata del 16 dicembre. In merito a tale agevolazione si rammenta che l’esenzione era stata introdotta ad opera dell’art. 177, del D.L. n. 34/2020 ("decreto rilancio") quale disposizione tesa a ridurre la tassazione dell’imposta sugli immobili, per la rata di acconto, unitamente a quella relativa all’occupazione di suolo pubblico di ristoranti e bar (TOSAP e COSAP), nell’ambito della fiscalità locale.

Il vantaggio, applicabile per il solo 2020, era inizialmente riferito alla sola rata di acconto, con scadenza al 16 giugno, riservato alle sole strutture ricettive, ossia al settore turistico, duramente colpito dall’emergenza sanitaria originata dal COVID-19. In occasione dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, l’esenzione era limitata alle prime due tipologie di immobili sotto elencate, estesa poi alla terza categoria, riportata in sede di conversione del decreto:

      a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

      b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

     c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici ivi esercitate.

In seguito, grazie all’art. 78, del D.L. n. 104/2020, (decreto “agosto”), il perimetro dell’esonero dall’IMU 2020, è stato allargato a tutto l’anno d’imposta 2020. Peraltro, il beneficio è stato riconosciuto, non solo alle unità immobiliari già agevolate, come indicate nel richiamato art. 177, del D.L. n. 34/2020, ma anche ad ulteriori unità immobiliari. La previsione di favore è stata integrata includendo nell’esenzione anche la seconda rata IMU 2020, per le unità immobiliari sotto riportate:

  1. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  2. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.

Da segnalare che la norma impone che per poter beneficiare dell’esonero, deve sussistere la condizione per cui i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per le categorie di immobili di cui al punto a) e c) dell’art. 78 citato, ossia stabilimenti balneari e immobili D ad uso fiere e manifestazioni. Inoltre, il decreto “agosto” ha disposto che per i proprietari degli immobili in categoria catastale “D/3” (cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli), l’applicazione dell’esenzione è già prorogata anche per gli anni d’imposta 2021 e 2022, purché in presenza del requisito della coincidenza fra proprietari dei fabbricati e gestori dell’attività svolta.

Ora, con l’art. 9 del nuovo decreto ristoro, il Governo ha ulteriormente esteso il beneficio fiscale con riferimento alla rata di saldo IMU per l’anno 2020, nell’intento di “ristorare” le categorie di attività economiche per le quali il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha imposto limitazioni e vincoli operativi per contrastare il contagio da coronavirus in rapida e preoccupante espansione.

Interessante il dettaglio contenuto nel recente intervento governativo, rispetto ai due precedenti richiamati: a differenza delle disposizioni agevolative già introdotte nel corso del 2020, nella previsione di cui all’art. 9 in commento, sono indicate le attività oggetto dell’agevolazione, facendo riferimento a specifici codici ATECO, elencati nell’Allegato 1 al nuovo decreto. Come è noto, i codici ATECO consentono di individuare direttamente l’attività economica svolta, così da identificare con un certa facilità il soggetto a cui devono essere concessi gli aiuti fiscali. Peraltro, la lista di questi codici, che al momento contempla 53 categorie di attività economiche, potrebbe essere ampliata da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Al fine di individuare gli immobili destinatari delle esenzioni sopra descritte e di evitare possibile contenzioso, l'Ufficio Entrate invita i contribuenti alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.