Ricostruendo il cambiamento voluto dal legislatore, la sentenza ricorda che, per effetto del decreto rilancio della primavera scorsa, sono stati modificati i compiti affidati al gestore nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione, l’ente locale a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto che ha fruito del servizio.
In altre parole, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all’ente locale titolare della riscossione; oggi, dopo la modifica, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura. sui quali però si può rivalere.
«Si deve di conseguenza escludere – conclude la pronuncia – che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di recepimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi venuta peraltro determinata nella vicenda normativa in esame».
Di conseguenza continuano a essere sanzionate a titolo di peculato le condotte antecedenti alla modifica del maggio scorso.
[Fonte: il sole 24ore]

