Con la sentenza n. 30227 del 30/10/2020 la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 34/2020) i gestori delle strutture ricettive non commettono più il reato di peculato (art. 314 codice penale) in caso di mancato riversamento ai comuni dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti.

Con la modifica normativa contenuta nell’art. 180 del d.l. 34/2020 il gestore della struttura viene individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell’imposta (figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.

Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 è escluso che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.).

Per il passato deve invece ritenersi sussistente il delitto di peculato poiché lo svolgimento dell’attività ausiliaria di responsabile della riscossione e del versamento, strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra l’ente impositore e il cliente della struttura, determinava l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto privato cui era demandata la materiale riscossione dell’imposta.

La Cassazione esclude inoltre la possibilità di configurare una forma di abolitio criminis (che avrebbe comportato l’abrogazione della fattispecie di reato anche per fatti commessi in precedenza, in virtù del principio del favor rei), trattandosi di modifiche che non intervengono direttamente  sulla norma incriminatrice, per cui si verifica un caso di successione di norme extrapenali.

Ricapitolando, l’art. 180 del cd. Decreto Rilancio ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Comune) a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. Di conseguenza il mancato versamento dell’imposta non è più configurabile come delitto di peculato, che invece presuppone la veste giuridica di incaricato di pubblico servizio.

Ulteriore conseguenza della decisione della Cassazione è che i gestori delle strutture ricettive ora non possono più essere considerati agenti contabili, questione sulla quale erano sorti dubbi interpretativi anche alla luce delle prime pronunce dei giudici contabili (Corte dei Conti Sicilia e Toscana, sentenze n. 432/2020 e n. 273/2020) che avevano invece ritenuto configurabile la qualifica di agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’art. 180 del d.l. 34/2020.

 

[Fonte: www.ufficiotributi.it ]