Con l'ordinanza n. 28534 del 15 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esenzione IMU sussiste solo se i coniugi vivono e risiedono nella stessa abitazione.
Il caso esaminato dagli Ermellini riguarda una coppia che viveva nella stessa casa ma con la residenza in Comuni diversi. La moglie ha richiesto l’esenzione IMU alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, ma la decisione di accordare il beneficio non è stata condivisa dalla Cassazione:
“non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.”
Si evidenzia peraltro che il medesimo orientamento trova conferma nelle sentenze della Cassazione n. 4166 e 4170 del 19 febbraio 2020, che hanno chiuso definitivamente la questione relativa alla spettanza o meno dell’agevolazione in caso di mancata coabitazione dei coniugi.
Un’ulteriore conferma dell’indirizzo di legittimità in materia di IMU si ha con la recente pronuncia n. 20130 del 24 settembre 2020 con la quale la Cassazione ha ribadito che non spetta alcuna agevolazione nel caso in cui i coniugi risiedono in comuni diversi, dando così rilievo alla presenza dell’intero nucleo familiare nella casa adibita ad abitazione principale.
Si tratta di un orientamento che consente ai comuni di recuperare l’imposta non pagata anche per le case turistiche (spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio di residenza di uno dei due coniugi), nonostante le contrarie indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 3/DF/2012.

