È scattato il ravvedimento sprint, ma ci si può mettere in regola anche oltre i due anni
Sanzioni ridotte e proporzionali al ritardo (fino al 5%)
Tempi lunghi per i contribuenti per porre rimedio al mancato o parziale pagamento della seconda rata IMU. Dal 17 dicembre scorso è scattato il termine per il ravvedimento operoso per coloro che non sono in regola con il pagamento del saldo IMU, il cui termine fissato dalla legge era entro il 16 dicembre. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte il saldo IMU, possono ravvedersi versando una mini sanzione.
In seguito alle modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento, con l’articolo 10 bis del cosiddetto decreto Fiscale (124/2019), è possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi.
Ancora oggi è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, cioè fino al prossimo 30 dicembre. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Dal 2019 è consentito di rimediare all’errore pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Se gli interessati non si avvalgono della sanatoria, la sanzione è dovuta nella misura del 15%, nel caso in cui il ritardo nel pagamento non superi i 90 giorni. Oltre questo termine, la penalità sale al 30%. I termini per la sanatoria.
Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti dell’imposta locale tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non devono pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Il tributo non è dovuto, poi, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, anche solo della seconda rata, riconosciuto a tutte le attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria.
Dal 17 dicembre è possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto sprint, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Questa chance non è ancora venuta meno. È opportuno fare ricorso al cosiddetto ravvedimento sprint oppure al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Naturalmente, più tardi ci si avvale del condono, maggiore è la sanzione da pagare. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro un anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono disponibili le due ultime chance offerte dal legislatore con il dl Fiscale (124/2019), atteso che si può fruire dell’abbattimento della sanzione regolarizzando la violazione in tempi molto ampi. Con quest’ultimo intervento legislativo, in effetti, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. La nuova disposizione si applica anche alle irregolarità compiute negli anni precedenti, poiché ha efficacia retroattiva.
Non è fissato un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale.
Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositiviIn questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. 
Va posto in rilievo che le violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali. Bisogna ricordare che gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. Tuttavia, solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare interessi maggiorati rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con il regolamento locale.
 
[Fonte: ItaliaOggi]