L’articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria qualificando i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'imposta (non soggetti passivi del tributo).

Il decreto ha imposto a carico dei gestori uno specifico obbligo dichiarativo prevedendo sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto, nonché la sanzione del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.

L’articolo 25, comma 3-bis, Dl 41//2021 ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno 2020 al 30 giugno 2022, unificandola con il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2021. Ne deriva, pertanto, che entro il 30 giugno 2022 dovranno essere presentate unitamente due dichiarazioni: quella relativa all’anno 2020 e quella relativa all’anno 2021.

La dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 e seguendo le relative istruzioni sempre previste nel decreto, andrà presentata esclusivamente in via telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.

L'avviso compare subito dopo l'accesso al web check-in da parte degli operatori.

Di seguito il testo completo del DM 29 APRILE 2022 ed i relativi allegati:

D.M. 29 APRILE 2022

MODELLO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE