La sentenza della Cassazione n. 37346 del 20/12/2022 ha escluso la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per i comodati tra comproprietari.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’agevolazione ICI riconosciuta da un regolamento comunale per gli immobili concessi in comodato, ma il principio di diritto è perfettamente applicabile alla riduzione del 50% dell’IMU prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti, trattandosi di analoga disciplina.

L’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160/2019, prevede una riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, il beneficio in questione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Non è raro comunque incorrere nel caso di comodato incrociato tra genitori che sono allo stesso tempo comproprietari delle abitazioni, questione sulla quale non risulte prese di posizioni ufficiali da parte del Dipartimento delle Finanze.

L’IFEL ha tuttavia avuto modo di precisare che «In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento dell’intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l’obbligo di restituzione del bene. Ciononostante non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell’agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma» (FAQ n. 9 del 2016).

La Cassazione, con la pronuncia in commento chiude negativamente la questione affermando il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i “fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale”, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile.