Nel caso di acquisto di un fabbricato tramite asta giudiziaria, la tassazione IMU decorre in capo all’acquirente dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.

Il decreto di trasferimento, rappresenta quel documento attraverso il quale si diventa a tutti gli effetti di legge proprietari del bene oggetto dell’esecuzione. Pertanto, nel momento del perfezionamento del decreto con cui il tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà dal proprietario inadempiente in capo all'acquirente, questi diviene soggetto passivo dell'imposta.

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso, così come previsto dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato ed integrato per cui “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di Immobili”.
Si evidenzia che, per quanto riguarda la definizione di possesso, ciò che rileva nel collegamento tra cespite e soggetto è il possesso dell’immobile definito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 23 del 2011 quale possesso che trae la sua fonte dalla titolarità del diritto di proprietà, superficie, usufrutto ecc. Sulla base di tale normativa, è tenuto a corrispondere l’IMU esclusivamente il titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione ecc.
La nozione di "possesso" utilizzata dalla norma, pertanto, corrisponde perfettamente a quella dettata dall'articolo 1140 c.c., disponendo questo, al comma 1, che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", e, al comma 2, che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.