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Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 19 comma 2
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
2025
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2024
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2023
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2022
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2021
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2020
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
2019
Non sono stati pubblicati bandi di concorso
verbale_AU_09_2022__signed.pdf
OFFERTE ECONOMICHE PERVENUTE (FILE PROTETTO PER MOTIVI DI PRIVACY ACCESSIBILE AGLI STUDI PARTECIPANTI)
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 22, comma 1, lettera c
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Articolo 22, comma 2 e 3
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
La società non ha alcun degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo.
La Società si è dotata di un Piano di Programma con performance aziendali ed individuali.
I programmi sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 22, comma 1, lettera a
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Obbligo non applicabile alla società Montepulciano Servizi s.r.l.
La società al momento si avvale di personale in comando o distacco funzionale dal Comune di Montepulciano.
Si rimanda alla pagina relativa della sezione del Comune di Montepulciano:
Sezione in fase di aggiornamento.
Legge 6 Novembre 2012 n.190
Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato la normativa in materia di lotta alla corruzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
In particolare la legge 6 novembre 2012 n. 190 ha previsto, fra l'altro, che ciascuna amministrazione nomini al proprio interno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e che adotti un Piano di Prevenzione con valenza triennale.
Questa sezione del sito, in conformità alle previsioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ed ex AVCP), ospita le informazioni ed i dati richiesti dalla normativa sopra riportata.
Anno 2026: conferma PTPCT 2024-2026
Anno 2025: conferma PTPCT 2024-2026