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Il Funzionario Responsabile del Tributo è definito come quel soggetto a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 02/03/2020 è stato individuato quale Funzionario Responsabile dei Tributi (ICI, IMU-TASI, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TOSAP e SERVIZI COMUNALI) il Prof. Stefano Biagiotti.
Con delibera dell'Assemblea dei Soci del 06/03/2020 la proprietà della società ha designato come Funzionario Responsabile dell'Imposta e dei Tributi, di cui al contratto di affidamento dei servizi di riscossione e di gestione delle entrate comunali, il Prof. Stefano Biagiotti, Amministratore Unico della società.

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Novità della legge di Bilancio 2020 è l’accertamento esecutivo per i tributi comunali, ciò comporterà che per la riscossione forzata delle entrate basterà un unico atto che diventerà titolo esecutivo, si unificheranno le fasi dell’accertamento e della notifica del titolo esecutivo. Questo procedimento renderà la riscossione coattiva più economica e rapida. L’accertamento esecutivo, contenuto all’articolo 96 della nuova legge di Bilancio, potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2020 per tutti gli anni d’imposta anche accertabili nel 2020, e questo comporterà un aggiornamento dei modelli utilizzati dagli enti.
La riscossione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910 continuerà ad essere in vigore per i prossimi tre anni, termine per il quale saranno ancora emesse ingiunzioni, la normativa infatti prevede che il titolo esecutivo, relativo ai vecchi atti di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
Le nuove regole saranno di certo applicate anche alle vecchie ingiunzioni, il comma 21 altresì dispone che “le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni”.
Rimane escluso il comma 10, il quale detta le regole per la nomina del funzionario responsabile della riscossione, si ritiene però che le nuove regole valgano tanto per gli accertamenti esecutivi che per le ingiunzioni fiscali, vista l’assenza di una norma espressamente limitatrice, che peraltro non avrebbe avuto senso.
La riforma interviene anche su una criticità della riscossione coattiva, ovvero la procedura per la nomina del funzionario responsabile della riscossione fra le persone con idoneità accertata allo svolgimento delle funzioni, ovvero mediante concorso bandito dall’agenzia delle Entrate. Bisogna ricordare che l’ultimo concorso è stato bandito nel 2003. Le nuove regole prevedono una nomina più “snella”, simile a quella già prevista per i messi notificatori dell’ufficio tributi. Pertanto la partecipazione ad un corso di formazione e il conseguente superamento di un test il quale riconosce la qualifica di idoneo alla carica. Dovrà poi esserci la nomina.
La nomina, non del Sindaco, ma del dirigente o, in assenza di questo, del responsabile apicale dell’ente, ovvero il segretario comunale. Stesso potere di nomina spetta direttamente anche ai concessionari iscritti all’albo, alle società in house e ai gestori dei tributi cui è stata affidata la riscossione della Tari, anche se non citati espressamente, ma per ragioni di ordine logico, giacché tali soggetti possono espressamente emettere atti di accertamento esecutivo.
Il funzionario nominato esercita dunque le stesse funzioni demandate agli ufficiali della riscossione dell’ADER, nonché quelle attribuite al segretario comunale dal R. D. 639/1910, e la sua competenza si estende a tutto il territorio nazionale.
Il responsabile è nominato tra i dipendenti dell’ente, o del soggetto affidatario (serve il diploma di istruzione superiore) che hanno superato un esame di idoneità, dopo un corso di preparazione e qualificazione. Per l’idoneità è necessaria anche un aggiornamento professionale biennale. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale troviamo anche l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (o IUC) che, come noto a milioni di contribuenti del nostro Paese, riuniva sotto lo stesso “tetto” l’IMU, la TASI e la TARI. La TARI è stata ovviamente mantenuta, mentre al posto della TASI e dell’IMU è stata introdotta una nuova imposta, già ribattezzata “super IMU”.
La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e “impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l’aliquota “base” è stata fissata all’8,6 per mille.
Le amministrazioni comunali possono decidere a propria discrezione di aumentare l'aliquota (fino a un massimo del 10,6 per mille), oppure ridurla fino all’azzeramento. Inoltre, le amministrazioni avranno maggiori poteri e discrezionalità nello stabilire a chi applicare la nuova IMU 2020 e chi, invece, sarà esentato.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, l’IMU 2020 dovrà essere pagata dai proprietari di abitazioni (o chi ne ha altri diritti di godimento), il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
Come accadeva in passato, è esentato dal pagamento della nuova IMU chi detiene un solo immobile adibito ad abitazione principale (a patto che questo rientri nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7). Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Quanto si deve pagare
Come detto, la nuova IMU 2020 avrà un’aliquota base dell’8,6 per mille ma non ci saranno risparmi per i contribuenti. Per le casse comunali l’imposta sarà a “saldo 0” e, dunque, dovrà garantire gli stessi introiti garantiti l’anno precedente dall’accoppiata IMU+TASI.
Come detto, l’aliquota base potrà essere aumentata fino a un massimo di 2 punti (fino al 10,6 per mille, dunque), mentre non ci sono limiti “inferiori”. In caso non ce ne fosse bisogno, dunque, l’amministrazione comunale può decidere anche di azzerarla.
Le scadenze
La nuova IMU 2020 potrà essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2020; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre. In caso di pagamento in doppia soluzione, l’ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU e TASI nel corso del 2019; la seconda rata, invece, dovrà essere calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.

Durante l'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2019 è stato nominato, dal Sindaco del Comune di Montepulciano Dott. Andrea Rossi, il Prof. Stefano Biagiotti quale Amministratore Unico di Montepulciano Servizi srl. Biagiotti si avvicenda al Dott. Giuseppe Stasi. L'Assemblea ha ringraziato Stasi per il lavoro compiuto e si auspica che con Biagiotti si apra una nuova stagione della società in house, di proprietà del Comune di Montepulciano.

CLASS ACTION
Art. 1 comma 2 D. Lgs. 198/2009
Non si registrano ricorsi in giudizio proposti da titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.
Art. 4 commi 2 e 6D. Lgs. 198/2009
Non si registrano sentenze di definizione del giudizio. Nessuna misura adottata in ottemperanza
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 32, comma 1
"Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
La "carta dei servizi" è un documento descrittivo che la Società deve redigere per ognuno dei servizi offerti ai cittadini.
Una carta dei servizi deve contenere la descrizione del servizio, gli standard di qualità garantiti, le modalità di reclamo, le forme di tutela dell'utente, ecc.
http://www.montepulcianoservizi.it/atti/altri-atti/1201-carta-servizi
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 31
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