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La Montepulciano Servizi s.r.l. è stata costituita il 18 marzo 2009 ed attualmente è una Società “in house provinding” a socio unico il Comune di Montepulciano, inserita nell'elenco [ANAC] delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house.
La Montepulciano Servizi s.r.l. attualmente svolge i seguenti servizi:
La società è inoltre proprietaria e gestore di due impianti fotovoltaici a Gracciano di Montepulciano ed Acquaviva di Montepulciano.
La Legge di Bilancio 2021-2023 ha introdotto alcune novità riguardanti i tributi comunali che Montepulciano Servizi s.r.l. gestisce per conto del Comune di Montepulciano. In particolare:
Agevolazioni IMU e TARI per i residenti AIRE.
L'art. 1, comma 48 ha introdotto la riduzione del 50% dell'IMU relativamente ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Per gli stessi soggetti è, altresì, prevista la riduzione a due terzi della TARI.
Esenzioni IMU.
In ambito IMU, la Legge di bilancio 2021-2023 ha previsto ulteriori esenzioni, indicate al comma 599, disponendo che non è dovuta la prima rata per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, ad eccezione degli immobili descritti alle lettere a e c, l'esenzione spetta laddove ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore della attività esercitata.
Al fine di individuare gli immobili destinatari delle agevolazioni ed esenzioni sopra descritte e di evitare possibile contenzioso, l'Ufficio Entrate invita i contribuenti alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.
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A seguito di alcune segnalazioni pervenute da Contribuenti, siamo stati informati che alcuni non hanno ricevuto l’avviso di pagamento della TA.RI. 2020. Questo ufficio si è tempestivamente attivato con Poste Italiane, società che gestisce la postalizzazione, ed ha appreso che la consegna degli avvisi avviene SOLAMENTE lasciandolo nelle cassette postali ove ci sia riportato il cognome e nome, in caso contrario la posta viene riconsegnata al mittente con motivazione “sconosciuto”.
Si invitano pertanto i cittadini:
1) ad installare idonea cassetta postale con indicato il cognome e nome, così come richiesto anche da Poste Italiane, per agevolare la distribuzione ;
2) qualora i contribuenti non abbiano ricevuto l’avviso di pagamento si invitano a farsi parte diligente e richiederne, all’Ufficio Entrate del Comune di Montepulciano, copia con relativo F24 per procedere al pagamento nel più breve tempo possibile, considerando che la scadenza naturale del pagamento del tributo era il 31 dicembre 2020. Copie degli avvisi potranno essere richiesti per mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., telefonicamente ai numeri 0578-712462/712401 per il successivo invio con mail o recandosi presso gli uffici posti in Piazza Grande,7-Palazzo del Capitano negli orari di apertura al pubblico [vedi orari].
L’ufficio informa che l’omesso pagamento del tributo è sottoposto a successivo accertamento esecutivo.
Siamo certi della massima collaborazione, anche al fine di evitare future azioni sanzionatorie, tra Ente e Cittadini/Contribuenti.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, introduce le seguenti novità:
L'art. 9-ter, del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), come convertito in Legge n. 176/2020, ha esteso l’esonero dal pagamento dell’occupazione suolo pubblico per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’uso di suolo pubblico. Il medesimo esonero è applicato ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’uso temporaneo di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Peraltro, al comma 4 e 5, del citato art. 9-ter, è disposto che nel medesimo periodo, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate con le procedure semplificate, già applicate nel 2020 e senza autorizzazioni della Sovrintendenza.
Con l'ordinanza n. 28534 del 15 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esenzione IMU sussiste solo se i coniugi vivono e risiedono nella stessa abitazione.
Il caso esaminato dagli Ermellini riguarda una coppia che viveva nella stessa casa ma con la residenza in Comuni diversi. La moglie ha richiesto l’esenzione IMU alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, ma la decisione di accordare il beneficio non è stata condivisa dalla Cassazione:
“non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.”
Si evidenzia peraltro che il medesimo orientamento trova conferma nelle sentenze della Cassazione n. 4166 e 4170 del 19 febbraio 2020, che hanno chiuso definitivamente la questione relativa alla spettanza o meno dell’agevolazione in caso di mancata coabitazione dei coniugi.
Un’ulteriore conferma dell’indirizzo di legittimità in materia di IMU si ha con la recente pronuncia n. 20130 del 24 settembre 2020 con la quale la Cassazione ha ribadito che non spetta alcuna agevolazione nel caso in cui i coniugi risiedono in comuni diversi, dando così rilievo alla presenza dell’intero nucleo familiare nella casa adibita ad abitazione principale.
Si tratta di un orientamento che consente ai comuni di recuperare l’imposta non pagata anche per le case turistiche (spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio di residenza di uno dei due coniugi), nonostante le contrarie indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 3/DF/2012.