Sono in fase di invio, per conto dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano, gli avvisi di pagamento del canone annuale delle lampade votive che prevede un importo di € 20,00 per ciascuna lampada e la scadenza al 15 novembre 2021.
Come previsto dall’ art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il Comune si è dovuto adeguare applicando come sistema di pagamento il "pagoPA".
Il nuovo sistema di pagamento viene utilizzato oltre che per le lampade votive anche per altri tributi, come il canone unico per l'occupazione del suolo pubblico e i servizi alla persona.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici (portando con sé il proprio avviso di pagamento) che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
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presso gli Uffici Postali, come per gli scorsi anni;
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presso le agenzie delle banche;
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utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
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presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
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presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- tramite l'app IO;
L’obiettivo di questa nuova modalità è quello di permettere al cittadino di scegliere anche metodi di pagamento moderni rendendo il sistema più aperto e flessibile.
Informazioni per occupazione suolo pubblico, accessi carrabili, insegne e mercati
Dove rivolgersi:
Ufficio Entrate
Piazza Grande, 7
53045 - Montepulciano (SI)
tel. 0578/712402
Le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30.
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ricevimento al pubblico solo su appuntamento (lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il mercoledì dalle 15:00 alle 17:30), da prenotare tramite il seguente link: https://servizi.comune.montepulciano.si.it/openweb/appuntamenti, oppure da fissare telefonicamente o tramite e-mail
Informazioni per pubblicità e pubbliche affissioni
Dove rivolgersi:
I.C.A. s.p.a.
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Con delibera della Giunta Comunale n. 142 del 09/08/2021 è stato individuato in via provvisoria quale Funzionario Responsabile dei Tributi (ICI, IMU-TASI, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TOSAP e SERVIZI COMUNALI) la D.ssa. Simonetta Gambini.
Delibera Giunta 142
Il 19 maggio 2021 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di conversione del d.l. 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”). Tra le novità introdotte in materia di entrate locali si segnalano:
- esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
- relativamente all’imposta di soggiorno (art. 25) si prevede l’integrazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2012 stabilendo che la dichiarazione relativa all’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno 2021.
- proroga al 31 dicembre 2021, rispetto al 30 giugno previsto dal d.l. 41/2021, dell’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della l. 25 agosto 1991, n. 287 (occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione, ecc.) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale (art. 30, comma 1)
Si ricorda che il 30 Giugno 2021 è il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni IMU relative all'anno di imposta 2020.
A tal proposito il MEF ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
In particolare è stato ribadito che in base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali (Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.
In merito invece al calcolo dell'imposta 2021, il MEF ha confermato che il calcolo, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.
Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.
E' in corso la spedizione degli avvisi di pagamento relativi all'acconto TA.RI. 2020 pari al 50%.
Il pagamento dell'acconto può essere effettuato in UNICA SOLUZIONE, entro il 31 luglio, o in ALTERNATIVA IN DUE RATE, scadenti la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 31 agosto.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, allegato all'avviso, pagabile presso gli uffici postali, bancari o tramite gli appositi servizi di pagamento online.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, titolo idoneo al recupero coattivo, per omesso o insufficiente pagamento con applicazione di sanzioni, interessi ed addebito delle spese di notifica.
Si invitano i contribuenti a verificare gli identificativi catastali degli immobili e se mancati o modificati di darne tempestiva comunicazione, al fine dell’aggiornamento degli archivi.
Ogni informazione può essere richiesta a Montepulciano Servizi s.r.l.-UFFICIO ENTRATE- Piazza Grande,7 – Palazzo del Capitano- Primo Piano; aperto al pubblico nei seguenti giorni: lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30; in alternativa ai seguenti recapiti telefonici 0578/712462-401 dalle ore 11.00 alle ore 13.30 oppure per e-mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. su skype Montepulciano Servizi Ufficio Entrate.

Al fine di un’equa applicazione della TASSA RIFIUTI (TA.RI.) e nell’ambito dell’attività di verifica della banca dati, in applicazione alla norma che disciplina il tributo, di cui all’art. 1, comma 340, della Legge n° 311 del 30 dicembre 2004, la quale stabilisce che la superficie di riferimento su cui calcolare la TAssa RIfiuti, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto urbano, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati è altresì previsto che i Comuni modifichino d’ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati.
L'Amministrazione Comunale di Montepulciano ha ritenuto proficuo un dialogo con il cittadino/contribuente, per questo è iniziato un percorso di verifica delle superfici soggette al pagamento della TA.RI. inviando una comunicazione a tutti coloro la cui superficie dichiarata risultasse inferiore all'80% della superficie LORDA CATATALE (previsione normativa), procedendo o alla conferma di quella dichiarata o all'adeguamento.
Il Comune di Montepulciano, in osservanza della già citata normativa, deve provvedere al recupero della maggiore tassa dovuta, calcolata sulla differenza tra la superficie minima di riferimento e la superficie già iscritta a ruolo senza applicazione di sanzioni e interessi.
Questa Amministrazione, al fine di agevolare il contribuente e per procedere alla conferma della superficie dichiarata, ha attivato un servizio telefonico gratuito e una mail dedicati.
Per ricevere ogni ulteriore informazione in merito al presente atto o per fissare un appuntamento, sarà possibile esclusivamente:
Nel caso in cui la linea telefonica risultasse momentaneamente non disponibile, per eccesso di telefonate intercorrenti, si prega di inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica tributi.montepulciano@gmail.com riportando: cognome, nome e un recapito telefonico. Sarà cura della struttura deputata alle verifiche ricontattare il contribuente prima possibile per fornire informazioni, procedere alle eventuali correzioni o per fissare un appuntamento.
Il percorso intrapreso dall'Amministrazione Comunale di Montepulciano ha come obiettivi:
il perseguimento dell’equità fiscale con conseguente lotta all’evasione / elusione;
la bonifica e allineamento della banca dati TARI ed eventuale recupero tributario.
Informazioni utili sulla determinazione della superficie soggetta al pagamento del tributo sono scaricabili da quì .
Non ricorre la fattispecie
Questo periodo di Coronavirus, con la grave crisi sanitaria ed economica, ha cambiato le nostre abitudini, ha limitato i nostri spostamenti, ci ha costretto a rivedere l'organizzazione del lavoro.
La Società Montepulciano Servizi srl, al fine di agevolare gli utenti e rispondere all'Ordinanza della Regione Toscana ha implementato ed attivato degli strumenti telematici per essere più vicini al cittadino/contribuente.
Per denunce, informazioni, fornitura di F24, ecc. sarà possibile utilizzare:
mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
skype Montepulciano Servizi Ufficio Entrate
Telefono diretto: dal lunedì al venerdi, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30
TARI: 0578-712462 Dott.ssa Pia Isolani
TOSAP-TASSA SOGGIORNO-LAMPADE VOTIVE: 0578-712401 Sig.ra Patrizia Fantacci
IMU: 0578-712400 Dott. Lorenzo Solla.
Per la modulistica vai al link http://www.comune.montepulciano.siena.it/in-evidenza/483-speciale-tasse-imposte-e-tributi

Il Funzionario Responsabile del Tributo è definito come quel soggetto a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 02/03/2020 è stato individuato quale Funzionario Responsabile dei Tributi (ICI, IMU-TASI, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TOSAP e SERVIZI COMUNALI) il Prof. Stefano Biagiotti.
82485_MPUL_01_21030320.pdf
Con delibera dell'Assemblea dei Soci del del 06/03/2020 la proprietà della società ha designato come Funzionario Responsabile dell'Imposta e dei Tributi, di cui al contratto di affidamento dei servizi di riscossione e di gestione delle entrate comunali il Prof. Stefano Biagiotti, Amministratore Unico della società.
Verbale_Montepulciano_Servizi_srl_06_03_2020.pdf
Informazioni
Descrizione:
L’IMU è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale.
L’imposta è stata ridisciplinata a partire dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 739-783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.
Modalità di pagamento
L’acconto IMU 2025 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2025 in misura del 50% di quanto dovuto.
Il saldo IMU 2024 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2025.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
- 3914 – IMU su terreni
- 3916 – IMU su aree fabbricabili
- 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
- 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
- 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
- 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce)
Il Codice Ente del Comune di Montepulciano è F592.
Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 140 x categoria B (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
- 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
- 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano in quanto comune parzialmente montano.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano sono esenti dal pagamento dell'imposta.
Dal 2022 sono esenti dal pagamento anche i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.
Aliquote
Le aliquote per l'anno di imposta 2025 sono le seguenti:
- 1,06% aliquota ordinaria;
- 0,60% per l’abitazione principale per le sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
- 0,735% (0,98% ridotto a 0,735% per effetto dell’abbattimento del 25% disposto dall’art. 1 comma 53 Legge 28/12/2015 –Legge di stabilità 2016) per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
- 0,93% per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Riduzione del 50% della base imponibile come previsto dalla Legge 208/2015 (art. 1 comma 10)
- 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
Agevolazione e detrazioni