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MONTEPULCIANO SERVIZI Socio Unico Comune di Montepulciano
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Imposta Municipale Propria (IMU)

Informazioni

 
Dove rivolgersi:

Ufficio Entrate
Piazza Grande, 7
53045 - Montepulciano (SI)
tel. 0578/712400
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
mercoledì dalle 15:00 alle 17:30

È possibile prenotare un appuntamento al seguente link: 

https://servizi.comune.montepulciano.si.it/openweb/appuntamenti/appuntamenti.php?settore=2&tipo=pubblico&servizio=Agenda&scegli=settori&CSRF=564303d9f2ba0177741640873bb661ec

 
Descrizione:

L’IMU è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale.
L’imposta è stata ridisciplinata a partire dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 739-783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.

Modalità di pagamento
L’acconto IMU 2025 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2025 in misura del 50% di quanto dovuto.
Il saldo IMU 2024 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2025. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
  • 3914 – IMU su terreni 
  • 3916 – IMU su aree fabbricabili
  • 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
  • 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
  • 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
  • 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) 

Il Codice Ente del Comune di Montepulciano è F592.

Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
  • 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni) 
  • 140 x categoria B  (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
  • 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
  • 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. 
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano in quanto comune parzialmente montano.
 
La base imponibile è ridotta del 50%: 

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori

I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Dal 2022 sono esenti dal pagamento anche i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.

Aliquote 

Le aliquote per l'anno di imposta 2025 sono le seguenti:

  • 1,06% aliquota ordinaria;
  • 0,60% per l’abitazione principale per le sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
  • 0,735% (0,98% ridotto a 0,735% per effetto dell’abbattimento del 25% disposto dall’art. 1 comma 53 Legge 28/12/2015 –Legge di stabilità 2016) per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
  • 0,93% per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Riduzione del 50% della base imponibile come previsto dalla Legge 208/2015 (art. 1 comma 10)
  • 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011

 

Agevolazione e detrazioni 

  • Detrazione per abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9): euro 200,00.
  • Nel caso che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

Versamento IMU da parte dei residenti all'estero
Nel caso che non sia possibile effettuare il versamento tramite F24, il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente di Tesoreria IT05J0200825600000107278376 bic/swift UNCRITM1F08 intestato al Comune di Montepulciano.
Nella causale del bonifico devono essere indicate i seguenti dettagli: IMU Codice fiscale del versante anno d’imposta acconto/saldo oppure acconto e saldo (nel caso di versamento in un’unica soluzione).

è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- Ex Casa familiare (fino a 2019, ex casa coniugale): è assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 

- Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2025. Hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. 

- Soggetti passivi (art. 1, comma 743, L. 160/19): In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 


- Periodicità versamenti (art. 1, comma 761, L. 160/19): L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà` dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.


- Parti comuni dell’edificio di cui all’art 1117 n. 2 del C.C. (art. 1, comma 768, L. 160/19): se sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 


Per la dichiarazione IMU 2024, il termine di presentazione è il 30/06/2025.

 

 

 

 

STATUTO DEL 14 MARZO 2018

STATUTO2018.pdf

VERBALE N. 21/2025 DEL 22/12/2025

verbale_AU_21_2025_signed.pdf

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2020-2022

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) 2020-2022

Montepulciano_Servizi_srl_PTPCT_2020-2022_RPC

 

Allegati

allegati.zip

 

Verbale Amministratore Unico n. 05/2020 SB del 30/01/2020

052020_Verbale_AU

 

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati

Pubblicazione ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013: sanzioni per mancata comunicazione dei dati

 

 In questa sezione vengono indicate le sanzioni dovute alla mancata comunicazione dei dati, quali:

  • la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica,
  • la titolarità di imprese,
  • le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,

danno luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è  pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

 

2025 

Nessuna sanzione 

2024 

Nessuna sanzione

2023

Nessuna sanzione

2022

Nessuna sanzione

2021

Nessuna sanzione

2020

Nessuna sanzione

TA.RI.: LOCALI ACCESSORI TASSATI CON TARIFFA PREVISTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Con la decisione n. 29911 del 30/12/2020 la Cassazione si pronuncia sulla tassazione della TAriffa RIfiuti.

La Corte osserva che, a prescindere dall’ubicazione in fabbricati distinti e separati, l’ente ha valutato che le attività svolte nel fabbricato destinato ad uffici amministrativi fossero meramente strumentali ed accessorie all’attività svolta nel fabbricato destinato alla conservazione ed alla manipolazione dei prodotti ortofrutticoli, per cui la tassazione doveva applicarsi in base alla tariffa prevista per le attività industriali con capannoni di produzione, anziché in base alla tariffa prevista per uffici, agenzie, studi professionali, in relazione alla vocazione principale e prevalente dello stabilimento industriale nella sua interezza.

Tale decisione pone chiarezza sulla modalità di tassazione dei locali accessori ad insediamenti produttivi, che dovrà avvenire rifacendosi alla tariffa dell'attività prevalente.

Al fine di evitare atti di accertamento, si invitano i Contribuenti a verificare le  loro posizioni e procedere alle eventuali correzioni.

 

Corte_di_Cassazione_Civile_30_12_2020_n_29911.pdf.

 

 

VERBALE DEL 10 MAGGIO 2019

Verbale_del_10_maggio_2019.pdf

Atti

Atti
Societari
Verbali
Assemblea dei Soci
Verbali
Amministratore Unico
Verbali
Comitato di Coordinamento
Regolamenti
Adottati dalla Società
Altri
Atti

Contributi ricevuti

Informazioni  art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Esercizio 2025

Nessun contributo ricevuto

Esercizio 2024

Nessun contributo ricevuto

Esercizio 2023

Nessun contributo ricevuto

Esercizio 2022

Nessun contributo ricevuto

Esercizio 2021

Ai sensi dell’art. 1, comma 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che la società Montepulciano Servizi s.r.l. nell’esercizio 2021 ha ricevuto le sovvenzioni, i contributi e comunque i vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni indicati nella seguente tabella:

CAUSALE

IMPORTO

Contributo periquativo € 72.028,00

VERBALE N. 20/2025 DEL 21/11/2025

verbale_AU_20_2025_signed.pdf

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI

Concessione amministrativa di alcuni locali posti presso il "PALAZZO DEL CAPITANO, PIAZZA GRANDE, 7" a favore di "MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l."

 

Delibera della Giunta Comunale n. 264 del 28/10/2019

atti_comune.zip

 

Determina dell'area Segreteria Generale

81075_MPUL_01_41301019.pdf

 

Concessione amministrativa Repertorio n. 4705 del 30/10/2019

Atto in formato .p7m firmato digitalmente

conc__locali_Palazzo_del_Capitano_in_favore_di_Montepulciano_Servizi_srl_17072019-1pdfp7m_1

 

Atto in formato .pdf

conc__locali_Palazzo_del_Capitano_in_favore_di_Montepulciano_Servizi_srl_17072019-1

IMU: VANTAGGI DELLA SANATORIA PER CHI NO HA PAGATO

È scattato il ravvedimento sprint, ma ci si può mettere in regola anche oltre i due anni
Sanzioni ridotte e proporzionali al ritardo (fino al 5%)
Tempi lunghi per i contribuenti per porre rimedio al mancato o parziale pagamento della seconda rata IMU. Dal 17 dicembre scorso è scattato il termine per il ravvedimento operoso per coloro che non sono in regola con il pagamento del saldo IMU, il cui termine fissato dalla legge era entro il 16 dicembre. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte il saldo IMU, possono ravvedersi versando una mini sanzione.
In seguito alle modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento, con l’articolo 10 bis del cosiddetto decreto Fiscale (124/2019), è possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi.
Ancora oggi è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, cioè fino al prossimo 30 dicembre. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Dal 2019 è consentito di rimediare all’errore pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Se gli interessati non si avvalgono della sanatoria, la sanzione è dovuta nella misura del 15%, nel caso in cui il ritardo nel pagamento non superi i 90 giorni. Oltre questo termine, la penalità sale al 30%. I termini per la sanatoria.
Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti dell’imposta locale tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non devono pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Il tributo non è dovuto, poi, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, anche solo della seconda rata, riconosciuto a tutte le attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria.
Dal 17 dicembre è possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto sprint, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Questa chance non è ancora venuta meno. È opportuno fare ricorso al cosiddetto ravvedimento sprint oppure al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Naturalmente, più tardi ci si avvale del condono, maggiore è la sanzione da pagare. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro un anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono disponibili le due ultime chance offerte dal legislatore con il dl Fiscale (124/2019), atteso che si può fruire dell’abbattimento della sanzione regolarizzando la violazione in tempi molto ampi. Con quest’ultimo intervento legislativo, in effetti, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. La nuova disposizione si applica anche alle irregolarità compiute negli anni precedenti, poiché ha efficacia retroattiva.
Non è fissato un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale.
Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. 
Va posto in rilievo che le violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali. Bisogna ricordare che gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. Tuttavia, solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare interessi maggiorati rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con il regolamento locale.
 
[Fonte: ItaliaOggi]
 
 

Contatti

STRUTTURA


LIQUIDATORE
Alessandro Fracassi
Riceve su appuntamento
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott.ssa Pia Isolani
 0578 712462 - Fax: 0578 712217
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott.ssa Patrizia Fantacci
 0578 712403 - Fax: 0578 712217
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott. Lorenzo Solla
 0578 712400 - Fax: 0578 712217
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ISTRUTTORE TECNICO
Dott. Stefano Dente
 0578 712402 - Fax: 0578 712217
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Le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30. In orari diversi, risponde il centralino del Comune 0578 7121.


INFORMAZIONI


Ufficio Tributi Entrate - Palazzo del Capitano

Ricevimento al pubblico: lunedì, martedì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30.

Telefono: 0578 712462 o 0578 712403 - Attenzione: Le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30. In orari diversi, risponde il centralino del Comune 0578 7121

Per informazioni generali, modulistica, consegna pratiche, pagamenti: Sportello Per Il Cittadino (SPIC) - Municipio, Piazza Grande 1

Martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Il lunedì e il mercoledì (orario continuato), dalle 8:30 alle 17:30.Tel. 0578 7121 - Attenzione: le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30. In orari diversi, risponde il centralino del Comune 0578 7121.

Privacy Regolamento UE 2016/679 RGPD

Guida all'applicazione del regolamento

 

Informativa trattamento dati Montepulciano Servizi s.r.l.

 

L’incarico per lo svolgimento della figura di responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE  2016/679 è affidato allo Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana, P.I. 07239730489.


I dati di contatto sono i seguenti:

  • Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana, referente Avv. Flavio Corsinovi
  • Telefono: 0559336858
  • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Curriculum Vitae Flavio Corsinovi

 

VERBALE DEL 27 MAGGIO 2024

Verbale del 27 maggio 2024

VERBALE N. 19/2025 DEL 17/11/2025

verbale_AU_19_2025_signed.pdf

CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE MONTEPULCIANO 2020-2021

Affidamento dei "SERVIZI DI RISCOSSIONE E DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE" dal Comune di Montepulciano alla società in house providing denominata "MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l.".

 

Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 02/03/2020

MPUL_01_21030320.pdf 

Disciplinare e/o accordo operativo di servizio gestione delle entrare ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Servizio

Disciplinare in formato .p7m firmato digitalmente

disciplinare_accordo_operativo_servizi_entrate_04032020_definitivopdfp7m.p7m

Disciplinare in formato .pdf

disciplinare_accordo_operativo_servizi_entrate_04032020_definitivo.pdf

 

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2019:

delibera_contratto_servizio_20202021.zip

Contratto affidamento Repertorio n. 4718 del 23 dicembre 2019

Atto in formato .p7m firmato digitalmente

contratto_montepulciano_servizi_23122019_rep_4718pdfp7m.p7m

Atto in formato .pdf

contratto_montepulciano_servizi_23122019_rep_4718.pdf

 

 

 

VERBALE DEL 30 GIUGNO 2023

Verbale_del_30_giugno_2023.pdf

VERBALE N. 18/2025 DEL 11/11/2025

verbale_AU_18_2025_signed.pdf

Obiettivi di Accessibilità

Sezione non applicabile

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Montepulciano Servizi Srl

Piazza Grande, 7
53045 Montepulciano (SI)
Telefono: 0578 712400 - Fax: 0578 712217
C.F. / P.IVA 01260850522
Email: montepulcianoservizi@comune.montepulciano.si.it
PEC: montepulcianoservizi@pec.it

Orario Sportello:
lunedì, martedì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30.

 
 
  Consorzio Terrecablate
© Montepulciano Servizi