Informazioni
Descrizione:
L’IMU è un’imposta dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) siti nel territorio comunale.
L’imposta è stata ridisciplinata a partire dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 739-783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160.
Modalità di pagamento
L’acconto IMU 2025 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2025 in misura del 50% di quanto dovuto.
Il saldo IMU 2024 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2025.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 – IMU su fabbricati rurale ad uso strumentale
- 3914 – IMU su terreni
- 3916 – IMU su aree fabbricabili
- 3918 – IMU su altri fabbricati (esclusi immobili Cat. Catastale D)
- 3925 – IMU su immobili Cat. Catastale D (quota Stato)
- 3930 – IMU su immobili Cat. Catastale D (incremento comune oltre il 0,76%)
- 3939 – IMU su fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce)
Il Codice Ente del Comune di Montepulciano è F592.
Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 140 x categoria B (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
- 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
- 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano in quanto comune parzialmente montano.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso Comune un immobile adibito a propria abitazione principale, ad esclusione categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
I terreni agricoli nel Comune di Montepulciano sono esenti dal pagamento dell'imposta.
Dal 2022 sono esenti dal pagamento anche i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Alla base imponibile, calcolata nelle modalità sopra descritte, deve essere applicata l’aliquota prevista per la fattispecie di interesse.
Aliquote
Le aliquote per l'anno di imposta 2025 sono le seguenti:
- 1,06% aliquota ordinaria;
- 0,60% per l’abitazione principale per le sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
- 0,735% (0,98% ridotto a 0,735% per effetto dell’abbattimento del 25% disposto dall’art. 1 comma 53 Legge 28/12/2015 –Legge di stabilità 2016) per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
- 0,93% per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Riduzione del 50% della base imponibile come previsto dalla Legge 208/2015 (art. 1 comma 10)
- 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
Agevolazione e detrazioni
Pubblicazione ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013: sanzioni per mancata comunicazione dei dati
In questa sezione vengono indicate le sanzioni dovute alla mancata comunicazione dei dati, quali:
- la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica,
- la titolarità di imprese,
- le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,
danno luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2025
Nessuna sanzione
2024
Nessuna sanzione
2023
Nessuna sanzione
2022
Nessuna sanzione
2021
Nessuna sanzione
2020
Nessuna sanzione
Con la decisione n. 29911 del 30/12/2020 la Cassazione si pronuncia sulla tassazione della TAriffa RIfiuti.
La Corte osserva che, a prescindere dall’ubicazione in fabbricati distinti e separati, l’ente ha valutato che le attività svolte nel fabbricato destinato ad uffici amministrativi fossero meramente strumentali ed accessorie all’attività svolta nel fabbricato destinato alla conservazione ed alla manipolazione dei prodotti ortofrutticoli, per cui la tassazione doveva applicarsi in base alla tariffa prevista per le attività industriali con capannoni di produzione, anziché in base alla tariffa prevista per uffici, agenzie, studi professionali, in relazione alla vocazione principale e prevalente dello stabilimento industriale nella sua interezza.
Tale decisione pone chiarezza sulla modalità di tassazione dei locali accessori ad insediamenti produttivi, che dovrà avvenire rifacendosi alla tariffa dell'attività prevalente.
Al fine di evitare atti di accertamento, si invitano i Contribuenti a verificare le loro posizioni e procedere alle eventuali correzioni.
Corte_di_Cassazione_Civile_30_12_2020_n_29911.pdf.
Informazioni art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Esercizio 2025
Nessun contributo ricevuto
Esercizio 2024
Nessun contributo ricevuto
Esercizio 2023
Nessun contributo ricevuto
Esercizio 2022
Nessun contributo ricevuto
Esercizio 2021
Ai sensi dell’art. 1, comma 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che la società Montepulciano Servizi s.r.l. nell’esercizio 2021 ha ricevuto le sovvenzioni, i contributi e comunque i vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni indicati nella seguente tabella:
| CAUSALE |
IMPORTO
|
| Contributo periquativo |
€ 72.028,00 |
È scattato il ravvedimento sprint, ma ci si può mettere in regola anche oltre i due anni
Sanzioni ridotte e proporzionali al ritardo (fino al 5%)
Tempi lunghi per i contribuenti per porre rimedio al mancato o parziale pagamento della seconda rata IMU. Dal 17 dicembre scorso è scattato il termine per il ravvedimento operoso per coloro che non sono in regola con il pagamento del saldo IMU, il cui termine fissato dalla legge era entro il 16 dicembre. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte il saldo IMU, possono ravvedersi versando una mini sanzione.
In seguito alle modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento, con l’articolo 10 bis del cosiddetto decreto Fiscale (124/2019), è possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi.
Ancora oggi è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, cioè fino al prossimo 30 dicembre. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Dal 2019 è consentito di rimediare all’errore pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Se gli interessati non si avvalgono della sanatoria, la sanzione è dovuta nella misura del 15%, nel caso in cui il ritardo nel pagamento non superi i 90 giorni. Oltre questo termine, la penalità sale al 30%. I termini per la sanatoria.
Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti dell’imposta locale tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non devono pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Il tributo non è dovuto, poi, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, anche solo della seconda rata, riconosciuto a tutte le attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria.
Dal 17 dicembre è possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto sprint, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Questa chance non è ancora venuta meno. È opportuno fare ricorso al cosiddetto ravvedimento sprint oppure al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Naturalmente, più tardi ci si avvale del condono, maggiore è la sanzione da pagare. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro un anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono disponibili le due ultime chance offerte dal legislatore con il dl Fiscale (124/2019), atteso che si può fruire dell’abbattimento della sanzione regolarizzando la violazione in tempi molto ampi. Con quest’ultimo intervento legislativo, in effetti, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. La nuova disposizione si applica anche alle irregolarità compiute negli anni precedenti, poiché ha efficacia retroattiva.
Non è fissato un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale.
Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge.
Va posto in rilievo che le violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali. Bisogna ricordare che gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. Tuttavia, solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare interessi maggiorati rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con il regolamento locale.
[Fonte: ItaliaOggi]
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LIQUIDATORE
Alessandro Fracassi
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