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Non si possono soddisfare i crediti tributari vantati nei confronti di un contribuente mediante la cessione di beni di proprietà del debitore, in particolare rappresentati da mezzi di lavoro, pur necessari al Comune per l’espletamento delle attività di manutenzione, anche in presenza di una perizia di valutazione. La Corte dei Conti del Molise ha precisato che non risulta applicabile l’istituto giuridico della datio in solutum (disciplinato dall’articolo 1197 del codice civile) alle obbligazioni tributarie.
DELIBERAZIONE n.15/2020/PAR Sezione Controllo Molise
deliberazione_15_2020_parere_Castropignano.pdf

Con atto di Giunta, deliberazione n. 80 del 06 aprile 2020, l’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha deliberato le linee guida di indirizzo ai Responsabili di Area, affinché procedano, senza indugio, al riesame di tutti i contratti in essere che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o cittadini/utenti, in particolare per quelli che hanno subito dei periodi di interruzione e/o sospensione, al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere.
Nella deliberazione è prevista anche la creazione di una cabina di regia, per le verifiche della sostenibilità giuridico-finanziaria degli atti, alla quale è stata chiamata a partecipare, come supporto tecnico per gli aspetti patrimonili e delle entrate, la società Montepulciano Servizi Srl.
Delibera Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum che illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia italiana.
Il documento si compone di 14 schede predisposte per aiutare i contribuenti ad orientarsi relativamente alle misure fiscali contenute nel provvedimento normativo, che illustrano in modo semplice e chiaro le disposizioni del decreto (dall’articolo 61 all’articolo 71).
Si allega, di seguito, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito i verbali dell'Amministratore Unico con i quali sono stati adottati i provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19 Anno 2020
Con atto di Giunta, deliberazione n. 71 del 26 marzo 2020, l’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha adottato delle linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie per i servizi a domanda individuale relative alle attività didattiche.
Con la deliberazione sono stati adottati i seguenti indirizzi:
Per qualsiasi informazione o chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA [clicca qui] del Comune di Montepulciano.
Delibera Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2020

Con atto di Giunta, deliberazione n. 70 del 24 marzo 2020, l’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha differito i termini di pagamento e altri adempimenti: dell’imposta sulla pubblicità, della tassa rifiuti (TA.RI.), della tassa di soggiorno e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.).
La sospensione dei pagamenti, e ulteriori adempimenti, sono stati posticipati al 30 giugno 2020.
La MONTEPULCIANO SERVIZI, società in house del Comune di Montepulciano, che tra l’alto gestisce la riscossione dei tributi (TA.RI., TASSA SOGGIORNO e T.O.S.A.P.) per l’Ente, è a disposizione del cittadino per eventuali chiarimenti.
La società MONTEPULCIANO SERVIZI, in questo periodo, garantisce ai cittadini risposte mediante mail o telefono ai seguenti riferimenti:
Dott.ssa Pia Isolani
Tel. 0578-712462
Sig.ra Patrizia Fantacci
Tel. 0578-712401
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Attenzione: le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30. In orari diversi, risponde il centralino del Comune.
Delibera Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020
AMMONTARE DEI DEBITI:
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2025
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2024
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2023
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2022
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2021
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2020
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2019
Al fine di dare la massima divulgazione delle misure previste dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (DECRETO CURA ITALIA), si pubblica l'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale e una sintesi delle misure per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori edita da ALI (Autonomie locali Italiane).
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Decreto_salva_Italia_20200317_070pdf.pdf
SINTESI DELLE MISURE PER SOSTENERE FAMIGLIE-IMPRESE-LAVORATORI
sintesi_misure_decreto_cura_italia.pdf

Fra le novità più significative portate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2022), va annoverato l’estensione dell’avviso di accertamento esecutivo, già adottato dall’Agenzia delle Entrate da ottobre 2011 per le attività di controllo di competenza degli enti locali. Come è noto, la finalità principale che ha ispirato l’intervento è quella di semplificare le procedure, fornendo celerità alle azioni di riscossione, soprattutto nella fase coattiva. Di assoluto rilievo la necessità che il nuovo atto riporti l’intimazione a pagare, così da attribuire all’avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo, senza l’obbligo di procedere con la notifica dell’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910.
Ad opera delle previsioni normative dettate dall’art. 1, comma 792 e seguenti della richiamata Legge n. 160/2019, quindi, dal 1° gennaio 2020, i Comuni sono tenuti ad emettere atti che, dovendo acquisire natura e funzioni più complesse, devono contenere specifiche indicazioni. Come osservato dalla dottrina intervenuta in materia di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo atto a disposizione dei Comuni, benché unico, condensa in sé tre diverse finalità e tre diverse nature, perché costituisce:
e ad esso si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, ossia la medesima normativa adottata per la riscossione a mezzo ruolo, tipica delle entrate erariali e contributive. Grazie alle nuove previsioni normative, il nuovo avviso di accertamento costituisce già titolo per la riscossione coattiva del tributo e per l’esecuzione forzata, in assenza di pagamento nei termini, da parte del contribuente.
Innanzitutto, va rilevato che il comma 793, introduce la figura del funzionario responsabile della riscossione, prevedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto alla precedente disciplina. Al successivo comma 804 è previsto che sono applicabili le disposizioni contenute ai commi da 794 a 803, e questo anche per le ingiunzioni di pagamento di cui al R. D. n. 639/1910. In effetti, il comma 804 non richiama espressamente il comma 793, ma considerato che sono state abrogate le previgenti disposizioni sul funzionario responsabile della riscossione, si ritiene che la norma di cui al comma 793, sia applicabile non solo agli accertamenti esecutivi, ma anche alle ingiunzioni fiscali, già emesse e da emettere in relazione agli avvisi già notificati e non pagati con la vecchia normativa. Peraltro, la correttezza dell’interpretazione appena esposta è stata confermata nelle risposte fornite da Telefisco 2020.
Altra novità da tenere presente con l’emissione degli atti di accertamento esecutivi è che, in caso di ricorso da parte del contribuente, il Comune non può portare a riscossione l’intero ammontare dell’atto esecutivo. In una siffatta situazione, l’ente che intende attivare le procedure di riscossione coattiva, deve rispettare quanto disposto dalle disposizioni normative previste per l’Agenzia delle Entrate. Quindi, nel caso in cui il Comune attivi le procedure o qualora l’ente locale abbia deciso di affidare l’attività ad apposito soggetto terzo, potrà portare in riscossione coattiva l’intero importo del tributo o del maggior tributo dovuto, provvedendo però a frazionare le sanzioni. Come confermato, anche per questa fattispecie, da Telefisco 2020, l’atto di accertamento esecutivo non va a modificare le disposizioni relative alla riscossione frazionata dei tributi relativa ai vari enti impositori: questo comporta che solo le sanzioni saranno riscosse in maniera frazionata, secondo la disciplina di cui all’articolo 68, del D. Lgs. n.472/97.
Altro aspetto da considerare afferisce alle regole di notifica degli atti esecutivi in esame. Poiché non sono state introdotte disposizioni particolari, in ambito di notifica, potranno essere adottate le ordinarie modalità, già previste per gli atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre scorso. Ne discende che, tanto la notifica semplificata con raccomandata semplice, con cartolina bianca, quanto le altre modalità di notifica assunte dall’ente locale, possono tranquillamente essere utilizzate per la notifica dell’atto esecutivo. Dunque, in alternativa, potrà essere deciso, a discrezione dell’ente, di notificare tramite raccomandata A/R con busta verde o con il messo notificatore dell’ufficio tributi o quello comunale o, ancora, mediante ufficiale giudiziario o pec.
A proposito della notifica di cui alla Legge n. 296/2006, si ricorda che la sua legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104/2019.
