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Il Consiglio Comunale del Comune di Montepulciano ha approvato con delibera n. 40 del 25 Maggio 2020 il nuovo "Regolamento Imposta Municipale Propria".
Di seguito i link per la consultazione:
All'interno dell'organigramma societario nessun soggetto è titolare di incarichi dirigenziali.
Il Consiglio Comunale del Comune di Montepulciano ha approvato con delibera n. 39 del 25 Maggio 2020 il nuovo "Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali".
Di seguito i link per la consultazione:
delibera_39_25052020_REGOLAMENTO_ENTRATE.pdf
REGOLAMENTO_ENTRATE_25052020.pdf
Interessante sentenza della Cassazione sui magazzini collegati a imballaggi terziari che ritiene dovuta la quota fissa in ragione di una giurisprudenza che si ricava dalle regole della vecchia TARSU.
In caso di rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla successiva abrogazione dell’art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 da parte dell’art. 17 della Legge 24 aprile 1998 n. 128, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (Cass., Sez. 5A, 19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, n. 4793; Cass., Sez. 5A, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass., Sez. 5A, 9 giugno 2017, n. 14414).
In ogni caso, trattandosi nella specie di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, n. 4793).
Ciò non comporta, quindi, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sé, esenti dalla T.A.R.I., ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall’art. 62, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1993 n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793).
Dunque, il giudice di appello è incorso in violazione di legge nell’affermare che la contribuente andava esente dalla applicazione della TARI a norma dell’art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti terziari, dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibile l’esclusione della superficie dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l’esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
Ebbene, l’esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda in primo luogo solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali; queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio dell’attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (Cass., Sez. 5A, 15 maggio 2019, n. 12979).
Cassazione_Sezione_civile_23_4_2020_n_8089.pdf
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
Il comma 741 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale». Tale inciso finisce per neutralizzare l'orientamento della Cassazione affermatosi sugli immobili collabenti (F2), perché la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati". Si ricorda che la Cassazione (sentenze n. 17815/2017, n.23801/2017, n. 25774/2017, n. 7653/2018 eccetera) ha affermato che i fabbricati diroccati, iscritti nella categoria catastale F2, non sono soggetti all'ICI-IMU per azzeramento della base imponibile stante la mancata attribuzione della rendita e l'incapacità per tali fabbricati di produrre ordinariamente un reddito proprio.
Ora alla luce della modifica normativa la nuova IMU sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti (F2) al pari dei fabbricati di categoria F3 (unità in corso di costruzione) , F4 (unità in corso di definizione) e F6 (unità in attesa di dichiarazione).
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. La superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio di cui al periodo precedente si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d’area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell’intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
a. fabbricati in corso di costruzione;
b. fabbricati in corso di definizione;
c. unità collabenti.
Sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.
[Fonte: IFEL]

ACCESSO CIVICO
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online.
Accesso Civico di Montepulciano Servizi s.r.l.
Allegato B: Richiesta di accesso civico
Di seguito si pubblica anche il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza è il Dott. Lorenzo Solla, nominato con Verbale dell’A.U. n. 5/2022 AF del 29/12/2022. email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. pec : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel.: 0578-712400
Il potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta, è attribuito al Liquidatore della società Montepulciano Servizi s.r.l., Alessandro Fracassi email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel.: 0578-712400
Registro degli Accessi
Anno 2025 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Anno 2024 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Anno 2023 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Anno 2022 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Anno 2021 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Anno 2020 – Nessuna richiesta di accesso è stata presentata
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU che pur confermando l’impianto generale introduce alcune novità.
Innanzitutto la TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014, viene abolita e accorpata alla nuova IMU;
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze tranne per le categorie A1, A8 e A9;
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
Fabbricati rurali strumentali e beni merce, fino al 2019 soggetti al pagamento della TASI, sono adesso assoggettati all'IMU con i seguenti codici tributo:
Fabbricati rurali strumentali 3913
Beni merce 3939
Restano confermate le riduzioni della base imponibile del 50% per:
Nel Comune di Montepulciano rimane confermata l'esenzione dei terreni agricoli.
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
Le scadenze per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.
Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Non si possono soddisfare i crediti tributari vantati nei confronti di un contribuente mediante la cessione di beni di proprietà del debitore, in particolare rappresentati da mezzi di lavoro, pur necessari al Comune per l’espletamento delle attività di manutenzione, anche in presenza di una perizia di valutazione. La Corte dei Conti del Molise ha precisato che non risulta applicabile l’istituto giuridico della datio in solutum (disciplinato dall’articolo 1197 del codice civile) alle obbligazioni tributarie.
DELIBERAZIONE n.15/2020/PAR Sezione Controllo Molise
deliberazione_15_2020_parere_Castropignano.pdf
