Sono stati inviati, per conto dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano, gli avvisi di pagamento del canone annuale delle lampade votive che prevede una cifra di €. 20,00 per ciascuna lampada e la scadenza al 30 novembre 2020.
Da quest’anno, come previsto dall’ art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il Comune si è dovuto adeguare applicando come sistema di pagamento il "pagoPA".
Il nuovo sistema di pagamento viene utilizzato per le lampade votive ma anche per altri tributi, come la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, e il pagamento dei servizi alla persona.
PagoPA punta a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 2021 dovranno implementare i sistemi di incasso in uso, per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha dovuto iniziare l’implementazione così d’ arrivare a regime arrecando minori disagi possibili ai cittadini/contribuenti/utenti.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici (portando con sé il proprio avviso di pagamento) che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
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presso gli Uffici Postali, come per gli scorsi anni;
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presso le agenzie delle banche;
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utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
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presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
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presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
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il comune di Montepulciano ha previsto anche la possibilità di pagamento allo SPIC, negli orari di ricevimento e previo appuntamento (per normativa COVID-19).
L’obiettivo, di questa nuova modalità, è quello di permettere al cittadino di scegliere anche metodi di pagamento moderni rendendo il sistema più aperto e flessibile.
In questo periodo (COVID-19) con il PagoPA si potrà evitare file, perdite di tempo ed assembramenti garantendo il distanziamento sociale.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU prevista per i fabbricati merce dal dl 102/2013 comporta il disconoscimento del beneficio.
Con apposita sentenza, la Corte stravolge la decisione della CTR e ribadisce l’importanza del requisito di presentazione della dichiarazione in quanto norma di stretta interpretazione.
Vedi sentenza della Corte di Cassazione Sezione civile sez. VI 6/10/2020 n. 21465 .
Nei prossimi mesi sarà presente sul territorio un rilevatore per la verifica e l'integrazione dei numeri civici e degli accessi non presenti negli archivi informatici del Comune.
Il Comune di Montepulciano deve provvedere alla rilevazione degli accessi e dei relativi numeri civici con verifica e inserimento in mappa dell’edificato eventualmente mancante nel territorio comunale.
Tale operazione sarà svolta da rilevatore al quale è richiesto:
- di controllare tutti i numeri civici, individuando quelli mancanti o non conformi, parzialmente o totalmente, secondo le istruzioni dell’Istat e del Comune;
- di registrare ciascun numero civico, con individuazione sulla mappa cartografica;
- di rilevare, ove occorra, le caratteristiche dell’edificio e il numero delle unità immobiliari, distinte in abitative e non abitative;
- di fotografare gli accessi per valutare il tipo di numerazione civica;
- di inserire in mappa eventuali edifici mancanti.
I dati e le informazioni saranno acquisite e trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il rilievo non è eseguito a fini fiscali o per altro tipo di accertamento oneroso ma al fine di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale.
Le attività sopra descritte non prevedono accessi all'interno delle abitazioni e/o delle proprietà quindi non sono previsti contatti diretti con i cittadini; lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto della normativa sul COVID_19.
Il rilevatore autorizzato sarà dotato di TESSERA DI RICONOSCIMENTO, rilasciata dal Comune di Montepulciano, ed una lettera in cui si informa dell'attività.
Per eventuali ulteriori chiarimenti potrete contattare i seguenti recapiti:
- Ufficio Entrate c/o Montepulciano Servizi srl
- Dott. Stefano Dente – tel. 0578- 712402.
- Comando Polizia Municipale
- Dott. Luca Batignani – tel. 0578- 712270.
Con l’approvazione del "decreto ristoro" (decreto legge n. 137/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 269 del 28 ottobre scorso, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’esenzione dell’IMU con riferimento alla rata del 16 dicembre. In merito a tale agevolazione si rammenta che l’esenzione era stata introdotta ad opera dell’art. 177, del D.L. n. 34/2020 ("decreto rilancio") quale disposizione tesa a ridurre la tassazione dell’imposta sugli immobili, per la rata di acconto, unitamente a quella relativa all’occupazione di suolo pubblico di ristoranti e bar (TOSAP e COSAP), nell’ambito della fiscalità locale.
Il vantaggio, applicabile per il solo 2020, era inizialmente riferito alla sola rata di acconto, con scadenza al 16 giugno, riservato alle sole strutture ricettive, ossia al settore turistico, duramente colpito dall’emergenza sanitaria originata dal COVID-19. In occasione dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, l’esenzione era limitata alle prime due tipologie di immobili sotto elencate, estesa poi alla terza categoria, riportata in sede di conversione del decreto:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici ivi esercitate.
In seguito, grazie all’art. 78, del D.L. n. 104/2020, (decreto “agosto”), il perimetro dell’esonero dall’IMU 2020, è stato allargato a tutto l’anno d’imposta 2020. Peraltro, il beneficio è stato riconosciuto, non solo alle unità immobiliari già agevolate, come indicate nel richiamato art. 177, del D.L. n. 34/2020, ma anche ad ulteriori unità immobiliari. La previsione di favore è stata integrata includendo nell’esenzione anche la seconda rata IMU 2020, per le unità immobiliari sotto riportate:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.
Da segnalare che la norma impone che per poter beneficiare dell’esonero, deve sussistere la condizione per cui i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per le categorie di immobili di cui al punto a) e c) dell’art. 78 citato, ossia stabilimenti balneari e immobili D ad uso fiere e manifestazioni. Inoltre, il decreto “agosto” ha disposto che per i proprietari degli immobili in categoria catastale “D/3” (cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli), l’applicazione dell’esenzione è già prorogata anche per gli anni d’imposta 2021 e 2022, purché in presenza del requisito della coincidenza fra proprietari dei fabbricati e gestori dell’attività svolta.
Ora, con l’art. 9 del nuovo decreto ristoro, il Governo ha ulteriormente esteso il beneficio fiscale con riferimento alla rata di saldo IMU per l’anno 2020, nell’intento di “ristorare” le categorie di attività economiche per le quali il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha imposto limitazioni e vincoli operativi per contrastare il contagio da coronavirus in rapida e preoccupante espansione.
Interessante il dettaglio contenuto nel recente intervento governativo, rispetto ai due precedenti richiamati: a differenza delle disposizioni agevolative già introdotte nel corso del 2020, nella previsione di cui all’art. 9 in commento, sono indicate le attività oggetto dell’agevolazione, facendo riferimento a specifici codici ATECO, elencati nell’Allegato 1 al nuovo decreto. Come è noto, i codici ATECO consentono di individuare direttamente l’attività economica svolta, così da identificare con un certa facilità il soggetto a cui devono essere concessi gli aiuti fiscali. Peraltro, la lista di questi codici, che al momento contempla 53 categorie di attività economiche, potrebbe essere ampliata da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al fine di individuare gli immobili destinatari delle esenzioni sopra descritte e di evitare possibile contenzioso, l'Ufficio Entrate invita i contribuenti alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.
La società al momento si avvale di personale in comando o distacco funzionale dal Comune di Montepulciano
Riepilogo assenze 2021
Per la Cassazione non c’è abolitio criminis . Sul passato resta il peculato.
Nessun effetto penale retroattivo a causa del nuovo quadro normativo sulle modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno. A essere cambiato è infatti il solo sistema delle norme extrapenali di riferimento e, di conseguenza, non si può parlare di abolitio criminis. Ad affermarlo, per la prima volta, prendendo in considerazione le novità introdotte nel maggio scorso è la Cassazione con la sentenza n. 30227 della Sesta sezione penale. La Corte così afferma che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non si configura il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Rimane tuttavia la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti.
Ricostruendo il cambiamento voluto dal legislatore, la sentenza ricorda che, per effetto del decreto rilancio della primavera scorsa, sono stati modificati i compiti affidati al gestore nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione, l’ente locale a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto che ha fruito del servizio.
In altre parole, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all’ente locale titolare della riscossione; oggi, dopo la modifica, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura. sui quali però si può rivalere.
«Si deve di conseguenza escludere – conclude la pronuncia – che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di recepimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi venuta peraltro determinata nella vicenda normativa in esame».
Di conseguenza continuano a essere sanzionate a titolo di peculato le condotte antecedenti alla modifica del maggio scorso.
[Fonte: il sole 24ore]
Con la sentenza n. 30227 del 30/10/2020 la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 34/2020) i gestori delle strutture ricettive non commettono più il reato di peculato (art. 314 codice penale) in caso di mancato riversamento ai comuni dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti.
Con la modifica normativa contenuta nell’art. 180 del d.l. 34/2020 il gestore della struttura viene individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell’imposta (figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.
Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 è escluso che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.).
Per il passato deve invece ritenersi sussistente il delitto di peculato poiché lo svolgimento dell’attività ausiliaria di responsabile della riscossione e del versamento, strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra l’ente impositore e il cliente della struttura, determinava l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto privato cui era demandata la materiale riscossione dell’imposta.
La Cassazione esclude inoltre la possibilità di configurare una forma di abolitio criminis (che avrebbe comportato l’abrogazione della fattispecie di reato anche per fatti commessi in precedenza, in virtù del principio del favor rei), trattandosi di modifiche che non intervengono direttamente sulla norma incriminatrice, per cui si verifica un caso di successione di norme extrapenali.
Ricapitolando, l’art. 180 del cd. Decreto Rilancio ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Comune) a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. Di conseguenza il mancato versamento dell’imposta non è più configurabile come delitto di peculato, che invece presuppone la veste giuridica di incaricato di pubblico servizio.
Ulteriore conseguenza della decisione della Cassazione è che i gestori delle strutture ricettive ora non possono più essere considerati agenti contabili, questione sulla quale erano sorti dubbi interpretativi anche alla luce delle prime pronunce dei giudici contabili (Corte dei Conti Sicilia e Toscana, sentenze n. 432/2020 e n. 273/2020) che avevano invece ritenuto configurabile la qualifica di agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’art. 180 del d.l. 34/2020.
[Fonte: www.ufficiotributi.it ]